Aggiornamento degli albi dei giudici popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise d'appello

  • Servizio attivo

D'ufficio

Descrizione

In ogni Comune una Commissione composta dal Sindaco e da due consiglieri comunali, predispone due distinti elenchi dei cittadini residenti nel territorio del Comune in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio delle funzioni di giudice popolare nelle Corti di assise e nelle Corti d'assise di appello. Coloro che risultano essere in possesso dei requisiti prescritti dalla legge vengono iscritti d'ufficio. I cittadini, che possiedono i requisiti di legge, che non sono già iscritti negli elenchi dei giudici popolari, possono presentare domanda per l'iscrizione all'albo. Le iscrizioni vengono aperte ogni 2 anni (anni dispari). La Commissione Comunale effettua gli aggiornamenti verificando i requisiti prescritti dalla legge e predisponendo l'elenco dei nuovi iscritti da inoltrare al Presidente del Tribunale. In base alla normativa vengono formati due elenchi separati, uno dei giudici popolari di Corte d'assise e l'altro dei giudici popolari di Corte d'assise d'appello. L'iscrizione agli elenchi è permanente. L'ufficio di giudice popolare è obbligatorio salvo che esistano motivi di impedimento, di astensione o di ricusazione. In tal caso si può presentare apposita domanda per la cancellazione. Se un cittadino chiamato a prestare servizio come giudice popolare non si presenta senza giustificato motivo, può essere condannato, con decreto motivato, dal presidente della Corte di assise o della Corte di assise di appello al pagamento di una sanzione a favore della cassa delle ammende, e alle spese dell'eventuale sospensione o del rinvio del dibattimento causato dalla sua assenza. Inoltre, non sono escluse più gravi sanzioni stabilite dalla legge nel caso che il fatto da lui commesso costituisca reato. Il decreto può essere revocato dallo stesso presidente qualora il condannato, entro quindici giorni dalla notificazione, dimostri di essersi trovato nella impossibilità di presentarsi. Ai giudici popolari spetta una indennità per ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione.
Provvedimento sostituibile con una dichiarazione dell'interessato No

A chi è rivolto

Tutti i cittadini che presentano i requisiti sotto indicati I giudici popolari per le Corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  -Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici; -Buona condotta morale; -Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;  -Titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo. I giudici popolari per le Corti di assise d'appello devono essere in possesso dei seguenti requisiti: i giudici popolari delle Corti d’assise di appello, oltre i requisiti stabiliti nell’articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.  Non possono assumere l’ufficio di giudice popolare: -I magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario; -Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio; -I ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione. Sono dispensati dall’ufficio di giudice popolare per la durata della carica:  -I Ministri e i Sottosegretari di Stato; -I membri del Parlamento; -I Commissari delle regioni; -I componenti gli organi delle regioni previsti dall’art. 121della Costituzione o gli organi corrispondenti -Previsti dagli statuti regionali speciali; -I prefetti delle province.

Tutti i cittadini che presentano i requisiti sotto indicati
I giudici popolari per le Corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
-Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
-Buona condotta morale;
-Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
 -Titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.
I giudici popolari per le Corti di assise d'appello devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
i giudici popolari delle Corti d’assise di appello, oltre i requisiti stabiliti nell’articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.
 Non possono assumere l’ufficio di giudice popolare:
-I magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
-Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
-I ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione. Sono dispensati dall’ufficio di giudice popolare per la durata della carica:
 -I Ministri e i Sottosegretari di Stato;
-I membri del Parlamento;
-I Commissari delle regioni;
-I componenti gli organi delle regioni previsti dall’art. 121della Costituzione o gli organi corrispondenti -Previsti dagli statuti regionali speciali;
-I prefetti delle province.

Come fare

L'iscrizione all'albo è permanente e gli aggiornamenti sono effettuati da una commissione comunale che verifica i requisiti prescritti dalla legge e predispone l'elenco dei nuovi iscritti da inoltrare al Tribunale competente per territorio.

L'iscrizione all'albo è permanente e gli aggiornamenti sono effettuati da una commissione comunale che verifica i requisiti prescritti dalla legge e predispone l'elenco dei nuovi iscritti da inoltrare al Tribunale competente per territorio.

Cosa serve

Documento d’identità Fotocopia del titolo di studio richiesto Compilazione domanda di richiesta

Documento d’identità
Fotocopia del titolo di studio richiesto
Compilazione domanda di richiesta

Cosa si ottiene

Iscrizione all'albo

Iscrizione all'albo
Tempi e scadenze

Le iscrizioni vengono aperte ogni 2 anni (anni dispari) e la domanda deve essere presentata a partire dal 1° aprile fino al 31 luglio

2022 04 gen

Apertura iscrizioni

2022 04 feb

Termine presentazione domande

2022 02 mar

Pubblicazione graduatorie

2022 02 apr

Perfezionamento domande

Accedi al servizio
Unità organizzativa di accesso
Elettorale e Leva

MUNICIPIO DEL COMUNE DI FELINO

Municipio

Comune Di Felino, Piazza Miodini, 1, Felino, PR, Italia

Apertura al pubblico 
lunedì: chiuso
martedì: dalle ore 08:30 alle 12:30
mercoledì: chiuso
giovedi: dalle ore 14:30 alle 17:00
venerdì: dalle ore 08:30 alle 12:30
sabato: chiuso

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Canale fisico

Documenti rilasciati

iscrizione all'albo

Validità documenti rilasciati

senza scadenza

Costi

nessuna spesa

Modalita di pagamento

nessuna modalità di pagamento

Strumenti di tutela

E' ammesso ricorso entro 15 giorni dall'affissione all'albo pretorio negli anni pari presso la cancelleria della corte d'appello

Modalità di attivazione degli strumenti di tutela

Nei confronti dell'Albo aggiornato o della mancata iscrizione all'Albo può essere presentato ricorso alla Corte d'Appello entro il termine di 15 giorni dall'affissione all'Albo Pretorio. La competenza giuridizionale è attribuita al giudice ordinario.

Ulteriori informazioni

Note
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere informazioni relative ai procedimenti in corso: Domanda all'ufficio di competenza

Riferimenti normativi
•Decreto legislativo n. 273 del 28 luglio 1989. •L. n. 405 del 5 maggio 1952 "Ammissione delle donne a partecipare all'amministrazione della giustizia nelle Corti d'assise e nei tribunali per minorenni". •L. n. 287 del 10 aprile 1951 "Riordinamento dei Giudici di Assise".

Ente
Comune di Felino

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Ufficio responsabile
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Cura la tenuta delle liste elettorali e di leva, produce certificati e documenti ed è attivo in occasione delle consultazioni elettorali e della raccolta firme per le proposte di iniziativa popolare

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Ultimo aggiornamento: 21 Giugno 2024, 10:22