Accesso agli atti

  • Servizio attivo

A istanza di parte

Descrizione

La legge 7 agosto 1990 n. 241, in attuazione dei principi costituzionali che disciplinano l'esercizio della funzione amministrativa (art. 97 costituzione) ha previsto istituti di diretta partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo al fine di assicurare la trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione nonche' l'imparzialità dell'azione della medesima. Il diritto di accesso tuttavia non è un generico ed illimitato diritto all'informazione, nè come una sorta di azione popolare diretta a consentire un controllo diffuso e generalizzato sull'Amministrazione pubblica. La legge infatti ne circoscrive l'ambito di esercizio, sia sotto il profilo soggettivo (riconoscendone la titolarità in diretta funzione di tutela delle situazioni giuridicamente tutelate), che sotto quello oggettivo (escludendone l'operatività per talune tipologie di atti). Atti soggetti al diritto di accesso: Tutti i documenti amministrativi, ovvero "ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque utilizzati ai fine della attività amministrativa. Pertanto l'accesso può validamente esercitarsi su: -atti esistenti. Atti cioè "fisicamente" esistenti presso la P.A. -atti già formati o comunque utilizzati dalla P.A. ai fini della attività amministrativa. Il documento in quanto forma dell'atto può essere di qualsiasi tipo, sia formato dalla P.A., anche relativamente ad attività di diritto privato, che da privati, purche' utilizzato ai fini dell'attività amministrativa. atti interni compresi gli atti endoprocedimentali (a procedimento concluso) con esclusione della corrispondenza personale). Limiti al diritto di accesso. -Documenti coperti dal segreto di stato -Documenti la cui segretezza sia prevista da norme specifiche (es. atti coperti da segreto istruttorio) -Atti preparatori diretti alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione -Categorie di atti individuare dai regolamenti delle singole amministrazioni in relazione alla salvaguardia della sicurezza ed ordine pubblico, riservatezza di terzi ecc. Ai sensi dell'art. 3 del DPR 184/2006 l'Ufficio è tenuto a dare notizia della richiesta di accesso ai soggetti "controinteressati". Sono soggetti controinteressati "tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza". Tali soggetti hanno tempo 10 giorni per presentare motivata opposizione alla richiesta di accesso. Pertanto, la predetta richiesta non potrà essere evasa se non dopo trascorsi i termini per l'opposizione.
Provvedimento sostituibile con una dichiarazione dell'interessato No

A chi è rivolto

Il richiedente deve essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti

Il richiedente deve essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti

Come fare

L'accesso può essere formale od informale. L'accesso informale consente l'esercizio del diritto di accesso contestualmente all'istanza. Può essere espresso anche in forma verbale indicando esattamente gli estremi del documento che interessa. La richiesta sarà valutata immediatamente e, se accolta, si procede all'esibizione del documento. L'accesso formale si esercita quando non sia possibile l'accoglimento immediato dell'istanza, ovvero quando sorgano dubbi su: -legittimità del richiedente -identità del richiedente -poteri rappresentativi del richiedente -sussistenza dell'interesse all'accesso La richiesta di accesso dovrà essere formalizzata utilizzando l'apposito modulo che dovrà essere presentato: -all'ufficio che detiene l'atto -all'ufficio Protocollo Per esercitare il diritto di accesso formale è necessario compilare l'apposito modulo "Richiesta di accesso agli atti" che, se non consegnata personalmente, deve essere accompagnata da copia del documento di identità valido. 1.Presentazione della richiesta da parte dell'interessato presso l'Ufficio Protocollo su modulo reperibile sul sito istituzionale o invio dello stesso tramite mail, pec, posta ordinaria 2.In caso di richiesta di accesso inoltrata da soggetto diverso dall'interessato, all'istanza devono essere compilata la parte relativa alla delega e allegata copia fotostatica del documento di identità del delegante 3.Accertamento del pagamento previa consegna della ricevuta di versamento 

L'accesso può essere formale od informale. L'accesso informale consente l'esercizio del diritto di accesso contestualmente all'istanza. Può essere espresso anche in forma verbale indicando esattamente gli estremi del documento che interessa. La richiesta sarà valutata immediatamente e, se accolta, si procede all'esibizione del documento. L'accesso formale si esercita quando non sia possibile l'accoglimento immediato dell'istanza, ovvero quando sorgano dubbi su: -legittimità del richiedente -identità del richiedente -poteri rappresentativi del richiedente -sussistenza dell'interesse all'accesso La richiesta di accesso dovrà essere formalizzata utilizzando l'apposito modulo che dovrà essere presentato: -all'ufficio che detiene l'atto -all'ufficio Protocollo
Per esercitare il diritto di accesso formale è necessario compilare l'apposito modulo "Richiesta di accesso agli atti" che, se non consegnata personalmente, deve essere accompagnata da copia del documento di identità valido.
1.Presentazione della richiesta da parte dell'interessato presso l'Ufficio Protocollo su modulo reperibile sul sito istituzionale o invio dello stesso tramite mail, pec, posta ordinaria
2.In caso di richiesta di accesso inoltrata da soggetto diverso dall'interessato, all'istanza devono essere compilata la parte relativa alla delega e allegata copia fotostatica del documento di identità del delegante
3.Accertamento del pagamento previa consegna della ricevuta di versamento 

Cosa serve

Modulo di accesso agli atti; documento d'identità del richiedente e dell’eventuale delegato; ricevuta dell’avvenuto pagamento dei diritti di segreteria (se dovuti)

Modulo di accesso agli atti; documento d'identità del richiedente e dell’eventuale delegato; ricevuta dell’avvenuto pagamento dei diritti di segreteria (se dovuti)

Cosa si ottiene

copia degli atti richiesti

copia degli atti richiesti
Tempi e scadenze

Il rilascio delle copie degli atti richiesti avviene nei 30 giorni successivi alla presentazione della richiesta, salve le cause di sospensione e/o interruzione del procedimento previste dalla normativa. Ai sensi dell'art. 3 del DPR 184/2006, l'Ufficio è tenuto a dare comunicazione agli eventuali controinteressati, mediante l'invio di copia con raccomandata A.R. dell'accesso. Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione questi possono proporre una motivata opposizione che sarà valutata dall'Ufficio.

2022 04 gen

Apertura iscrizioni

2022 04 feb

Termine presentazione domande

2022 02 mar

Pubblicazione graduatorie

2022 02 apr

Perfezionamento domande

Documenti rilasciati

copia degli atti richiesti

Validità documenti rilasciati

senza scadenza

Costi

La visione degli atti è soggetta al pagamento dei diritti di segreteria solo per le pratiche edilizie(vedi tabella allegata ) Nei restanti casi, il rilascio delle copie è subordinato al solo pagamento dei previsti diritti di copia. L'assolvimento degli obblighi sull'eventuale pagamento dell'imposta di bollo è previsto per alcune categorie di atti, salve le esclusioni di legge

Modalita di pagamento

 PagoPA

Strumenti di tutela

- Reclamo da inoltrare al Difensore Civico; - Ricorso al TAR ai sensi dell'art. 29 della L. 104 del 2010, entro 30 giorni dalla data di notifica; - Ricorso al Presidente della Repubblica, in applicazione dell'art. 8, comma 1, del DPR 1199 del 24.11.1971, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica

Modalità di attivazione degli strumenti di tutela

presentazione del ricorso entro i termini di legge

Ulteriori informazioni

Note
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere informazioni relative ai procedimenti in corso: Domanda all'ufficio di competenza

Riferimenti normativi
- L. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" - D.Lgs 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” - Decreto legislativo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” - D.P.R. 184/2006 “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi” - Regolamento in materia di responsabile del procedimento e del diritto di accesso ai documenti amministrativi approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 103 del 11 novembre 1997 e successive modificazioni. - Statuto Comunale (art. 42), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 19 dicembre 2001

Ente
Comune di Felino

MUNICIPIO DEL COMUNE DI FELINO

Municipio

Comune Di Felino, Piazza Miodini, 1, Felino, PR, Italia

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Ufficio responsabile
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) - Protocollo

L’ Ufficio svolge funzione di centralino e di segreteria per il Sindaco, raccoglie le segnalazioni e le istanze. Si occupa delle pubblicazioni sull'Albo Pretorio, del protocollo degli atti e della gestione della corrispondenza, dell'archivio corrente e di deposito.

MUNICIPIO DEL COMUNE DI FELINO

Municipio

Comune Di Felino, Piazza Miodini, 1, Felino, PR, Italia

Apertura al pubblico 
lunedì: dalle ore 08:30 alle 13:00
martedì: dalle ore 08:30 alle 13:00
mercoledì: dalle ore 08:30 alle 13:00
giovedi: dalle ore 14:30 alle 17:00
venerdì: dalle ore 08:30 alle 13:00
sabato: dalle ore 08:30 alle 12:00

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Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale
Comune di Felino

MUNICIPIO DEL COMUNE DI FELINO

Municipio

Comune Di Felino, Piazza Miodini, 1, Felino, PR, Italia

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Ultimo aggiornamento: 21 Giugno 2024, 11:42