I cittadini italiani residenti all’estero, iscritti nelle specifiche liste elettorali, votano per corrispondenza. Con questo obiettivo è istituita una circoscrizione Estero, prevista dall’articolo 48 della Costituzione, per l’elezione delle Camere, elezioni del parlamento europeo e i referendum.
Quella del voto per corrispondenza è la modalità ordinaria di voto. In alternativa il cittadino italiano residente all’estero può optare, entro il termine fissato dalla legge, per votare in Italia, presso le sezioni elettorali del comune nelle cui liste elettorali è iscritto, per i candidati che si presentano nelle circoscrizioni e regioni del territorio nazionale. L’opzione si esercita con una comunicazione scritta indirizzata al Consolato di residenza entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura o, in caso di scioglimento anticipato delle Camere o di indizione di referendum popolare, entro il decimo giorno successivo alla indizione delle votazioni.
La Circoscrizione estero è suddivisa in quattro ripartizioni: Europa, compresi i territori asiatici della federazione russa e della Turchia; America meridionale; America settentrionale e centrale; Africa, Asia, Oceania e Antartide.
Non possono votare per corrispondenza gli elettori italiani residenti in Stati con i quali il Governo italiano non ha potuto concludere accordi per garantire che il diritto di voto si svolga in condizioni di eguaglianza, di libertà e di segretezza, oppure in Stati la cui situazione politica o sociale non garantisce, anche temporaneamente, l’esercizio del diritto di voto secondo tali condizioni.
Dove si verifichino queste situazioni che non consentono l’esercizio del voto per corrispondenza, vengono adottate le misure organizzative per dare la possibilità ai cittadini italiani residenti in tali Stati di votare in Italia. A tali elettori viene inviata, da parte dei comuni nelle cui liste sono iscritti, una cartolina con l’avviso relativo alla data e agli orari per l’esercizio del voto in Italia.
Provvedimento sostituibile con una dichiarazione dell'interessato
No
Categoria del servizio
A chi è rivolto
Cittadini italiani residenti all'estero
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Come fare
Contattare personalmente, telefonicamente o via mail l'ufficio
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Richiesta scritta con eventuale documentazione su indicazioni dell'Ufficio
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Cosa si ottiene
avviso mezzo cartolina
avviso mezzo cartolinaTempi e scadenze
2022 04 gen
Apertura iscrizioni
2022 04 feb
Termine presentazione domande
2022 02 mar
Pubblicazione graduatorie
2022 02 apr
Perfezionamento domande
Accedi al servizio
Unità organizzativa di accesso
Canale fisico
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Documenti rilasciati
avviso mezzo cartolina
Validità documenti rilasciati
temporanea
Costi
nessuna spesa prevista
Modalita di pagamento
nessun pagamento previsto
Strumenti di tutela
- ricorso in opposizione: rivolto, in alcuni e limitati casi, alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, in genere entro 30 giorni dalla notifica, pubblicazione o conoscenza dell'atto;
- ricorso gerarchico: proponibile, per gli atti non definitivi, avanti l’Autorità gerarchicamente superiore all'organo emanante, entro 30 giorni dalla notifica, pubblicazione o conoscenza dell'atto (facoltativamente al ricorso al T.A.R., Tribunale Amministrativo Regionale);
- ricorso straordinario al Capo dello Stato: ammesso, solo per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notificazione o conoscenza dell'atto impugnato (in alternativa al ricorso al T.A.R., Tribunale Amministrativo Regionale)
Modalità di attivazione degli strumenti di tutela
presentazione del ricorso nei tempi e modalità di legge
Ulteriori informazioni
Note
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere informazioni relative ai procedimenti in corso: Domanda all'ufficio di competenza
Riferimenti normativi
Legge 27 dicembre 2001, n. 459 "Norme per l' esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero".
Ente
Ufficio responsabile
Responsabile
Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia
Ultimo aggiornamento: 21 Giugno 2024, 11:37