Categoria del servizio
A chi è rivolto
residenti in Regione Emilia-Romagna
Come fare
Presentando la documentazione obbligatoria richiesta all'Ufficio Comunale competente. Per esercitare la caccia, prima di ritirare il tesserino venatorio presso il Comune è necessario avere pagato le tasse governative e regionali. Per la tassa regionale la Regione mette a disposizione il pagamento online. Il tesserino deve essere rilasciato esclusivamente ai cacciatori residenti nel Comune DA APRILE dell'anno in corso AL 15 MARZO dell'anno successivo alle condizioni di seguito elencate: A) PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI O DI UNA DICHIARAZIONE DELL’INTERESSATO, AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000, DALLA QUALE RISULTI: • il possesso della licenza di porto d’armi per uso caccia con l’indicazione della Questura di rilascio, numero di licenza e data di rilascio; • il possesso del versamento annuale della tassa di concessione governativa di porto di fucile ad uso di caccia e dell’addizionale di cui all’art. 24, comma 1, della legge 157/92 in corso di validità; • il possesso del versamento delle quote assicurative di cui all’art. 12, ottavo comma, della legge 157/92 in corso di validità; • di aver provveduto a comunicare al Servizio territoriale regionale di residenza l’opzione sulla forma di caccia prescelta a norma dell’art. 34 L.R. 8/94 e successive modifiche, con indicazione della scelta effettuata ( a), b) o c)). Se l’esercizio della caccia è svolto in ATC/CA l’interessato deve altresì dichiarare: • di possedere il versamento della tassa di concessione regionale per l’abilitazione all’esercizio venatorio sul c/c postale n. 116400 intestato a Regione Emilia-Romagna – Tasse Concessioni regionali e altri Tributi in corso di validità (N.B.: la validità annuale della tassa decorre dalla data di rilascio della licenza); • gli ATC/CA ai quali è regolarmente iscritto per la stagione venatoria in corso; • di aver provveduto al versamento della quota di iscrizione agli ATC/CA; Qualora invece l’esercizio della caccia sia svolto esclusivamente in Azienda Venatoria l’interessato deve dichiarare: • di praticare l’esercizio venatorio esclusivamente in Azienda Venatoria. B) RICONSEGNA DEL TESSERINO RELATIVO ALL’ULTIMA STAGIONE VENATORIA SVOLTA, a norma dell’art. 39, comma 1, lettera b) della L.R. 8/94 e successive modifiche. A norma di legge il cacciatore deve restituire il tesserino regionale di caccia al termine dell’esercizio dell’attività venatoria annuale e comunque non oltre il 31 marzo. Sono accettati e registrati tesserini anche oltre tale data ma il cacciatore incorre in sanzioni. N.B. In caso di mancata riconsegna o di riconsegna di tesserino non integro e/o contraffatto, al cacciatore non potrà essere rilasciato il tesserino relativo alla stagione venatoria in corso a meno che non venga prodotta apposita denuncia dell’avvenuto smarrimento o deterioramento all’autorità di Pubblica Sicurezza o locale stazione dei Carabinieri. C) FIRMA DEL CACCIATORE sulla lista dei cacciatori del Comune, stampata dal Comune stesso tramite il programma ‘Gestione rilascio tesserini regionali di caccia’ a prova dell’avvenuto ritiro del tesserino. Per i nuovi cacciatori e per i cacciatori che nella stagione venatoria precedente non hanno ritirato il tesserino, il tabulato deve essere integrato a mano con i dati mancanti.
Presentando la documentazione obbligatoria richiesta all'Ufficio Comunale competente. Per esercitare la caccia, prima di ritirare il tesserino venatorio presso il Comune è necessario avere pagato le tasse governative e regionali. Per la tassa regionale la Regione mette a disposizione il pagamento online. Il tesserino deve essere rilasciato esclusivamente ai cacciatori residenti nel Comune DA APRILE dell'anno in corso AL 15 MARZO dell'anno successivo alle condizioni di seguito elencate: A) PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI O DI UNA DICHIARAZIONE DELL’INTERESSATO, AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000, DALLA QUALE RISULTI: • il possesso della licenza di porto d’armi per uso caccia con l’indicazione della Questura di rilascio, numero di licenza e data di rilascio; • il possesso del versamento annuale della tassa di concessione governativa di porto di fucile ad uso di caccia e dell’addizionale di cui all’art. 24, comma 1, della legge 157/92 in corso di validità; • il possesso del versamento delle quote assicurative di cui all’art. 12, ottavo comma, della legge 157/92 in corso di validità; • di aver provveduto a comunicare al Servizio territoriale regionale di residenza l’opzione sulla forma di caccia prescelta a norma dell’art. 34 L.R. 8/94 e successive modifiche, con indicazione della scelta effettuata ( a), b) o c)). Se l’esercizio della caccia è svolto in ATC/CA l’interessato deve altresì dichiarare: • di possedere il versamento della tassa di concessione regionale per l’abilitazione all’esercizio venatorio sul c/c postale n. 116400 intestato a Regione Emilia-Romagna – Tasse Concessioni regionali e altri Tributi in corso di validità (N.B.: la validità annuale della tassa decorre dalla data di rilascio della licenza); • gli ATC/CA ai quali è regolarmente iscritto per la stagione venatoria in corso; • di aver provveduto al versamento della quota di iscrizione agli ATC/CA; Qualora invece l’esercizio della caccia sia svolto esclusivamente in Azienda Venatoria l’interessato deve dichiarare: • di praticare l’esercizio venatorio esclusivamente in Azienda Venatoria. B) RICONSEGNA DEL TESSERINO RELATIVO ALL’ULTIMA STAGIONE VENATORIA SVOLTA, a norma dell’art. 39, comma 1, lettera b) della L.R. 8/94 e successive modifiche. A norma di legge il cacciatore deve restituire il tesserino regionale di caccia al termine dell’esercizio dell’attività venatoria annuale e comunque non oltre il 31 marzo. Sono accettati e registrati tesserini anche oltre tale data ma il cacciatore incorre in sanzioni. N.B. In caso di mancata riconsegna o di riconsegna di tesserino non integro e/o contraffatto, al cacciatore non potrà essere rilasciato il tesserino relativo alla stagione venatoria in corso a meno che non venga prodotta apposita denuncia dell’avvenuto smarrimento o deterioramento all’autorità di Pubblica Sicurezza o locale stazione dei Carabinieri. C) FIRMA DEL CACCIATORE sulla lista dei cacciatori del Comune, stampata dal Comune stesso tramite il programma ‘Gestione rilascio tesserini regionali di caccia’ a prova dell’avvenuto ritiro del tesserino. Per i nuovi cacciatori e per i cacciatori che nella stagione venatoria precedente non hanno ritirato il tesserino, il tabulato deve essere integrato a mano con i dati mancanti.Cosa serve
Il tesserino deve essere rilasciato esclusivamente ai cacciatori residenti nel Comune DA APRILE dell'anno in corso AL 15 MARZO dell'anno successivo alle condizioni di seguito elencate: A) PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI O DI UNA DICHIARAZIONE DELL’INTERESSATO, AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000, DALLA QUALE RISULTI: • il possesso della licenza di porto d’armi per uso caccia con l’indicazione della Questura di rilascio, numero di licenza e data di rilascio; • il possesso del versamento annuale della tassa di concessione governativa di porto di fucile ad uso di caccia e dell’addizionale di cui all’art. 24, comma 1, della legge 157/92 in corso di validità; • il possesso del versamento delle quote assicurative di cui all’art. 12, ottavo comma, della legge 157/92 in corso di validità; • di aver provveduto a comunicare al Servizio territoriale regionale di residenza l’opzione sulla forma di caccia prescelta a norma dell’art. 34 L.R. 8/94 e successive modifiche, con indicazione della scelta effettuata ( a), b) o c)). Se l’esercizio della caccia è svolto in ATC/CA l’interessato deve altresì dichiarare: • di possedere il versamento della tassa di concessione regionale per l’abilitazione all’esercizio venatorio sul c/c postale n. 116400 intestato a Regione Emilia-Romagna – Tasse Concessioni regionali e altri Tributi in corso di validità (N.B.: la validità annuale della tassa decorre dalla data di rilascio della licenza); • gli ATC/CA ai quali è regolarmente iscritto per la stagione venatoria in corso; • di aver provveduto al versamento della quota di iscrizione agli ATC/CA; Qualora invece l’esercizio della caccia sia svolto esclusivamente in Azienda Venatoria l’interessato deve dichiarare: • di praticare l’esercizio venatorio esclusivamente in Azienda Venatoria. B) RICONSEGNA DEL TESSERINO RELATIVO ALL’ULTIMA STAGIONE VENATORIA SVOLTA, a norma dell’art. 39, comma 1, lettera b) della L.R. 8/94 e successive modifiche.
Il tesserino deve essere rilasciato esclusivamente ai cacciatori residenti nel Comune DA APRILE dell'anno in corso AL 15 MARZO dell'anno successivo alle condizioni di seguito elencate: A) PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI O DI UNA DICHIARAZIONE DELL’INTERESSATO, AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000, DALLA QUALE RISULTI: • il possesso della licenza di porto d’armi per uso caccia con l’indicazione della Questura di rilascio, numero di licenza e data di rilascio; • il possesso del versamento annuale della tassa di concessione governativa di porto di fucile ad uso di caccia e dell’addizionale di cui all’art. 24, comma 1, della legge 157/92 in corso di validità; • il possesso del versamento delle quote assicurative di cui all’art. 12, ottavo comma, della legge 157/92 in corso di validità; • di aver provveduto a comunicare al Servizio territoriale regionale di residenza l’opzione sulla forma di caccia prescelta a norma dell’art. 34 L.R. 8/94 e successive modifiche, con indicazione della scelta effettuata ( a), b) o c)). Se l’esercizio della caccia è svolto in ATC/CA l’interessato deve altresì dichiarare: • di possedere il versamento della tassa di concessione regionale per l’abilitazione all’esercizio venatorio sul c/c postale n. 116400 intestato a Regione Emilia-Romagna – Tasse Concessioni regionali e altri Tributi in corso di validità (N.B.: la validità annuale della tassa decorre dalla data di rilascio della licenza); • gli ATC/CA ai quali è regolarmente iscritto per la stagione venatoria in corso; • di aver provveduto al versamento della quota di iscrizione agli ATC/CA; Qualora invece l’esercizio della caccia sia svolto esclusivamente in Azienda Venatoria l’interessato deve dichiarare: • di praticare l’esercizio venatorio esclusivamente in Azienda Venatoria. B) RICONSEGNA DEL TESSERINO RELATIVO ALL’ULTIMA STAGIONE VENATORIA SVOLTA, a norma dell’art. 39, comma 1, lettera b) della L.R. 8/94 e successive modifiche.Cosa si ottiene
Libretto
Libretto2022 04 gen
Apertura iscrizioni
2022 04 feb
Termine presentazione domande
2022 02 mar
Pubblicazione graduatorie
2022 02 apr
Perfezionamento domande
Unità organizzativa di accesso
Canale fisico
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Documenti rilasciati
Validità documenti rilasciati
Costi
Modalita di pagamento
Strumenti di tutela
Modalità di attivazione degli strumenti di tutela
Ulteriori informazioni
Ultimo aggiornamento: 4 Settembre 2024, 10:07