Rilascio tesserino caccia

  • Servizio attivo

A istanza di parte

Descrizione

Il tesserino viene rilasciato dai Comuni ai cittadini residenti e dai Servizi Territoriali Agricoltura Caccia e Pesca della Regione ai cittadini stranieri e agli italiani residenti all'estero. In osservanza a quanto previsto dall’art. 49, comma 1, della L.R. 8/94 e successive modifiche, la distribuzione dei tesserini deve essere eseguita esclusivamente dal Comune.
Provvedimento sostituibile con una dichiarazione dell'interessato No

A chi è rivolto

residenti in Regione Emilia-Romagna

residenti in Regione Emilia-Romagna

Come fare

Presentando la documentazione obbligatoria richiesta all'Ufficio Comunale competente. Per esercitare la caccia, prima di ritirare il tesserino venatorio presso il Comune è necessario avere pagato le tasse governative e regionali. Per la tassa regionale la Regione mette a disposizione il pagamento online. Il tesserino deve essere rilasciato esclusivamente ai cacciatori residenti nel Comune DA APRILE dell'anno in corso AL 15 MARZO dell'anno successivo alle condizioni di seguito elencate: A) PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI O DI UNA DICHIARAZIONE DELL’INTERESSATO, AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000, DALLA QUALE RISULTI: • il possesso della licenza di porto d’armi per uso caccia con l’indicazione della Questura di rilascio, numero di licenza e data di rilascio; • il possesso del versamento annuale della tassa di concessione governativa di porto di fucile ad uso di caccia e dell’addizionale di cui all’art. 24, comma 1, della legge 157/92 in corso di validità; • il possesso del versamento delle quote assicurative di cui all’art. 12, ottavo comma, della legge 157/92 in corso di validità; • di aver provveduto a comunicare al Servizio territoriale regionale di residenza l’opzione sulla forma di caccia prescelta a norma dell’art. 34 L.R. 8/94 e successive modifiche, con indicazione della scelta effettuata ( a), b) o c)). Se l’esercizio della caccia è svolto in ATC/CA l’interessato deve altresì dichiarare: • di possedere il versamento della tassa di concessione regionale per l’abilitazione all’esercizio venatorio sul c/c postale n. 116400 intestato a Regione Emilia-Romagna – Tasse Concessioni regionali e altri Tributi in corso di validità (N.B.: la validità annuale della tassa decorre dalla data di rilascio della licenza); • gli ATC/CA ai quali è regolarmente iscritto per la stagione venatoria in corso; • di aver provveduto al versamento della quota di iscrizione agli ATC/CA; Qualora invece l’esercizio della caccia sia svolto esclusivamente in Azienda Venatoria l’interessato deve dichiarare: • di praticare l’esercizio venatorio esclusivamente in Azienda Venatoria. B) RICONSEGNA DEL TESSERINO RELATIVO ALL’ULTIMA STAGIONE VENATORIA SVOLTA, a norma dell’art. 39, comma 1, lettera b) della L.R. 8/94 e successive modifiche. A norma di legge il cacciatore deve restituire il tesserino regionale di caccia al termine dell’esercizio dell’attività venatoria annuale e comunque non oltre il 31 marzo. Sono accettati e registrati tesserini anche oltre tale data ma il cacciatore incorre in sanzioni. N.B. In caso di mancata riconsegna o di riconsegna di tesserino non integro e/o contraffatto, al cacciatore non potrà essere rilasciato il tesserino relativo alla stagione venatoria in corso a meno che non venga prodotta apposita denuncia dell’avvenuto smarrimento o deterioramento all’autorità di Pubblica Sicurezza o locale stazione dei Carabinieri. C) FIRMA DEL CACCIATORE sulla lista dei cacciatori del Comune, stampata dal Comune stesso tramite il programma ‘Gestione rilascio tesserini regionali di caccia’ a prova dell’avvenuto ritiro del tesserino. Per i nuovi cacciatori e per i cacciatori che nella stagione venatoria precedente non hanno ritirato il tesserino, il tabulato deve essere integrato a mano con i dati mancanti.

Presentando la documentazione obbligatoria richiesta all'Ufficio Comunale competente. Per esercitare la caccia, prima di ritirare il tesserino venatorio presso il Comune è necessario avere pagato le tasse governative e regionali. Per la tassa regionale la Regione mette a disposizione il pagamento online. Il tesserino deve essere rilasciato esclusivamente ai cacciatori residenti nel Comune DA APRILE dell'anno in corso AL 15 MARZO dell'anno successivo alle condizioni di seguito elencate: A) PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI O DI UNA DICHIARAZIONE DELL’INTERESSATO, AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000, DALLA QUALE RISULTI: • il possesso della licenza di porto d’armi per uso caccia con l’indicazione della Questura di rilascio, numero di licenza e data di rilascio; • il possesso del versamento annuale della tassa di concessione governativa di porto di fucile ad uso di caccia e dell’addizionale di cui all’art. 24, comma 1, della legge 157/92 in corso di validità; • il possesso del versamento delle quote assicurative di cui all’art. 12, ottavo comma, della legge 157/92 in corso di validità; • di aver provveduto a comunicare al Servizio territoriale regionale di residenza l’opzione sulla forma di caccia prescelta a norma dell’art. 34 L.R. 8/94 e successive modifiche, con indicazione della scelta effettuata ( a), b) o c)). Se l’esercizio della caccia è svolto in ATC/CA l’interessato deve altresì dichiarare: • di possedere il versamento della tassa di concessione regionale per l’abilitazione all’esercizio venatorio sul c/c postale n. 116400 intestato a Regione Emilia-Romagna – Tasse Concessioni regionali e altri Tributi in corso di validità (N.B.: la validità annuale della tassa decorre dalla data di rilascio della licenza); • gli ATC/CA ai quali è regolarmente iscritto per la stagione venatoria in corso; • di aver provveduto al versamento della quota di iscrizione agli ATC/CA; Qualora invece l’esercizio della caccia sia svolto esclusivamente in Azienda Venatoria l’interessato deve dichiarare: • di praticare l’esercizio venatorio esclusivamente in Azienda Venatoria. B) RICONSEGNA DEL TESSERINO RELATIVO ALL’ULTIMA STAGIONE VENATORIA SVOLTA, a norma dell’art. 39, comma 1, lettera b) della L.R. 8/94 e successive modifiche. A norma di legge il cacciatore deve restituire il tesserino regionale di caccia al termine dell’esercizio dell’attività venatoria annuale e comunque non oltre il 31 marzo. Sono accettati e registrati tesserini anche oltre tale data ma il cacciatore incorre in sanzioni. N.B. In caso di mancata riconsegna o di riconsegna di tesserino non integro e/o contraffatto, al cacciatore non potrà essere rilasciato il tesserino relativo alla stagione venatoria in corso a meno che non venga prodotta apposita denuncia dell’avvenuto smarrimento o deterioramento all’autorità di Pubblica Sicurezza o locale stazione dei Carabinieri. C) FIRMA DEL CACCIATORE sulla lista dei cacciatori del Comune, stampata dal Comune stesso tramite il programma ‘Gestione rilascio tesserini regionali di caccia’ a prova dell’avvenuto ritiro del tesserino. Per i nuovi cacciatori e per i cacciatori che nella stagione venatoria precedente non hanno ritirato il tesserino, il tabulato deve essere integrato a mano con i dati mancanti.

Cosa serve

Il tesserino deve essere rilasciato esclusivamente ai cacciatori residenti nel Comune DA APRILE dell'anno in corso AL 15 MARZO dell'anno successivo alle condizioni di seguito elencate: A) PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI O DI UNA DICHIARAZIONE DELL’INTERESSATO, AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000, DALLA QUALE RISULTI: • il possesso della licenza di porto d’armi per uso caccia con l’indicazione della Questura di rilascio, numero di licenza e data di rilascio; • il possesso del versamento annuale della tassa di concessione governativa di porto di fucile ad uso di caccia e dell’addizionale di cui all’art. 24, comma 1, della legge 157/92 in corso di validità; • il possesso del versamento delle quote assicurative di cui all’art. 12, ottavo comma, della legge 157/92 in corso di validità; • di aver provveduto a comunicare al Servizio territoriale regionale di residenza l’opzione sulla forma di caccia prescelta a norma dell’art. 34 L.R. 8/94 e successive modifiche, con indicazione della scelta effettuata ( a), b) o c)). Se l’esercizio della caccia è svolto in ATC/CA l’interessato deve altresì dichiarare: • di possedere il versamento della tassa di concessione regionale per l’abilitazione all’esercizio venatorio sul c/c postale n. 116400 intestato a Regione Emilia-Romagna – Tasse Concessioni regionali e altri Tributi in corso di validità (N.B.: la validità annuale della tassa decorre dalla data di rilascio della licenza); • gli ATC/CA ai quali è regolarmente iscritto per la stagione venatoria in corso; • di aver provveduto al versamento della quota di iscrizione agli ATC/CA; Qualora invece l’esercizio della caccia sia svolto esclusivamente in Azienda Venatoria l’interessato deve dichiarare: • di praticare l’esercizio venatorio esclusivamente in Azienda Venatoria. B) RICONSEGNA DEL TESSERINO RELATIVO ALL’ULTIMA STAGIONE VENATORIA SVOLTA, a norma dell’art. 39, comma 1, lettera b) della L.R. 8/94 e successive modifiche.

Il tesserino deve essere rilasciato esclusivamente ai cacciatori residenti nel Comune DA APRILE dell'anno in corso AL 15 MARZO dell'anno successivo alle condizioni di seguito elencate: A) PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI O DI UNA DICHIARAZIONE DELL’INTERESSATO, AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000, DALLA QUALE RISULTI: • il possesso della licenza di porto d’armi per uso caccia con l’indicazione della Questura di rilascio, numero di licenza e data di rilascio; • il possesso del versamento annuale della tassa di concessione governativa di porto di fucile ad uso di caccia e dell’addizionale di cui all’art. 24, comma 1, della legge 157/92 in corso di validità; • il possesso del versamento delle quote assicurative di cui all’art. 12, ottavo comma, della legge 157/92 in corso di validità; • di aver provveduto a comunicare al Servizio territoriale regionale di residenza l’opzione sulla forma di caccia prescelta a norma dell’art. 34 L.R. 8/94 e successive modifiche, con indicazione della scelta effettuata ( a), b) o c)). Se l’esercizio della caccia è svolto in ATC/CA l’interessato deve altresì dichiarare: • di possedere il versamento della tassa di concessione regionale per l’abilitazione all’esercizio venatorio sul c/c postale n. 116400 intestato a Regione Emilia-Romagna – Tasse Concessioni regionali e altri Tributi in corso di validità (N.B.: la validità annuale della tassa decorre dalla data di rilascio della licenza); • gli ATC/CA ai quali è regolarmente iscritto per la stagione venatoria in corso; • di aver provveduto al versamento della quota di iscrizione agli ATC/CA; Qualora invece l’esercizio della caccia sia svolto esclusivamente in Azienda Venatoria l’interessato deve dichiarare: • di praticare l’esercizio venatorio esclusivamente in Azienda Venatoria. B) RICONSEGNA DEL TESSERINO RELATIVO ALL’ULTIMA STAGIONE VENATORIA SVOLTA, a norma dell’art. 39, comma 1, lettera b) della L.R. 8/94 e successive modifiche.

Cosa si ottiene

Libretto

Libretto
Tempi e scadenze

7 gg

2022 04 gen

Apertura iscrizioni

2022 04 feb

Termine presentazione domande

2022 02 mar

Pubblicazione graduatorie

2022 02 apr

Perfezionamento domande

Accedi al servizio
Unità organizzativa di accesso
Commercio e Polizia amministrativa

MUNICIPIO DEL COMUNE DI FELINO

Municipio

Comune Di Felino, Piazza Miodini, 1, Felino, PR, Italia

Apertura al pubblico 

lunedì: chiuso
martedì: dalle ore 08:30 alle 12:30
mercoledì: chiuso
giovedi: dalle ore 14:30 alle 17:00
venerdì: dalle ore 08:30 alle 12:30
sabato: chiuso

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Canale fisico

Documenti rilasciati

Libretto

Validità documenti rilasciati

annuale

Costi

nessuna spesa, oltre alla tassa di concessione regionale per l’abilitazione all’esercizio venatorio

Modalita di pagamento

Pagamento online della tassa regionale per l'esercizio venatorio https://agri.regione.emilia-romagna.it/TesseriniCaccia/licenze-caccia.jsp

Strumenti di tutela

- ricorso in opposizione: rivolto, in alcuni e limitati casi, alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, in genere entro 30 giorni dalla notifica, pubblicazione o conoscenza dell'atto; - ricorso gerarchico: proponibile, per gli atti non definitivi, avanti l’Autorità gerarchicamente superiore all'organo emanante, entro 30 giorni dalla notifica, pubblicazione o conoscenza dell'atto (facoltativamente al ricorso al T.A.R., Tribunale Amministrativo Regionale); - ricorso straordinario al Capo dello Stato: ammesso, solo per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notificazione o conoscenza dell'atto impugnato (in alternativa al ricorso al T.A.R., Tribunale Amministrativo Regionale)

Modalità di attivazione degli strumenti di tutela

presentazione del ricorso nei tempi e modalità di legge

Ulteriori informazioni

Note
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere informazioni relative ai procedimenti in corso: Domanda all'ufficio di competenza

Riferimenti normativi
LR 8/94

Link utili
https://agri.regione.emilia-romagna.it/TesseriniCaccia/licenze-caccia.jsp

Ente
Comune di Felino

MUNICIPIO DEL COMUNE DI FELINO

Municipio

Comune Di Felino, Piazza Miodini, 1, Felino, PR, Italia

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Ufficio responsabile
Commercio e Polizia amministrativa

Si occupa di commercio in sede fissa, gestione delle pratiche burocratiche per fiere e mercati, ha competenze di polizia amministrativa e rilascia tesserini di autorizzazione alla caccia e pesca e informazioni sulle autorizzazioni per la raccolta dei funghi.

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venerdì: dalle ore 08:30 alle 12:30
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Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale
Commercio e Polizia amministrativa

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Ultimo aggiornamento: 12 Luglio 2024, 9:26